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Come Fare Per

Automezzi trasporto alimenti

Come Fare:
Sono soggetti ad autorizzazione sanitaria:
- Le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;
- I veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti;
- I veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati;
- I veicoli adibiti al trasporto di animali vivi su percorsi inferiori ai 50Km;

Ogni impresa alimentare che effettua il trasporto di prodotti alimentari, è tenuta a comunicare al comune competente sullo stabilimento, ogni proprio automezzo utilizzato per i trasporti, contestualmente alla prima registrazione o riconoscimento. La comunicazione per mezzo dell’allegato 2 deve essere presentata in triplice copia, di cui:
- una copia viene trattenuta dal comune;
- una copia viene trasmessa dal comune ai servizi del dipartimento di prevenzione dell’Asl territorialmente competente sullo stabilimento;
- una copia, contenente data e protocollo di ricevimento del comune, viene trattenuta dall’Operatore del Settore Alimentare (O.s.a.) e deve essere conservata sull’automezzo, ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell’avvenuta comunicazione.

Successivamente alla prima registrazione o riconoscimento, l’impresa è tenuta a comunicare con analoga modalità l’acquisto o la cessione di ogni automezzo.
I titolari di automezzi già in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi del D.P.R. 327/80, non sono tenuti ad effettuare una nuova comunicazione. Sono tuttavia tenuti a comunicare l’eventuale cessione dell’automezzo.

Documenti allegati:
File pdfAllegato 3 D.G.R. 79-7605 (56,47 KB)