Accesso ai servizi

Come Fare Per

Accordo di separazione e divorzio

Come Fare:

A norma dell’art. 12 della Legge n. 162/2014 i coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco (Ufficiale dello Stato Civile), con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Tale procedura può portare ad un accordo di natura consensuale che può contenere la definizione dell’assegno di mantenimento, ma non può avere ad oggetto patti di trasferimento patrimoniale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano i passaggi di proprietà dell’abitazione principale, ecc.).

 

La disposizione non si applica:

In presenza di figli minori

In presenza di figli maggiorenni incapaci

In caso di figli portatori di handicap grave (L. 104/92)

In caso di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti

In caso di accordi patrimoniali (es. Uso della casa coniugale ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti)

 

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)

trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero

residenza di uno dei coniugi.

 

Si precisa che, ai fini del divorzio, la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio, nel caso in cui la separazione sia stata consensuale, è di sei mesi, nelle separazioni giudiziali invece è di dodici mesi.


Informazioni specifiche:

MODALITA’

Per avviare la procedura occorre che ciascun coniuge compili il “Modulo di richiesta appuntamento per separazione/divorzio/modifica delle condizioni di separazione o divorzio” (a seconda della pratica che si intende effettuare), al quale va allegata la fotocopia della carta d’identità e che fissino l’appuntamento per la sottoscrizione dell’accordo, contattando l’Ufficio dello Stato Civile.

 

Sottoscrizione dell’accordo

Il giorno concordato, l'ufficiale di stato civile riceverà da entrambi i coniugi la dichiarazione di volontà per separarsi, sciogliere o cessare gli effetti civili del matrimonio o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio, che verrà iscritta nei registri dello Stato Civile e sottoscritta.

In tale occasione verrà fissato  un nuovo appuntamento per la conferma della dichiarazione che potrà essere effettuata non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.

 

All’atto della sottoscrizione è necessario presentare la ricevuta del versamento dell’importo di € 16.00, quale diritto fisso (stabilito con D.G.C. n. 129 del 19/12/2014). Tale versamento potrà essere effettuato con bancomat presso l’Ufficio Ragioneria del Comune di Villastellone (da lunedì a venerdì ore 10.00-12.00 da lunedì a giovedì ore 15.00-16.00) o presso la Tesoreria Comunale presso la banca CRF, filiale di Villastellone, Via Cossolo n. 31 inserendo come causale: “Diritto fisso per accordi di separazione consensuale –richiesta congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio – modifica delle condizioni di separazione davanti all’U.S.C”.


Dove Rivolgersi:
Demografici (vedi dettaglio e orario di apertura)

Demografici (vedi dettaglio e orario di apertura)

Quando:

Conferma dell'accordo
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per confermare l'accordo. La mancata comparizione (anche di una sola parte) nel giorno ed orario concordati varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell'accordo.
In orario di apertura al pubblico e su appuntamento.


Documenti allegati:
File pdfModulo richiesta appuntamento per separazione (307,09 KB)

File pdfModulo richiesta appuntamento per divorzio (218,44 KB)

File pdfModulo richiesta appuntamento per modifica delle condizioni di separazione o divorzio (307,58 KB)