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Come Fare Per

Negozi mobili

Come Fare:
Per le attività finalizzate alla vendita su aree pubbliche che, con la precedente normativa nazionale, erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 283/62 o ai sensi di altre normative, compresa la vendita di prodotti ittici, nonché per tutti i laboratori ed i depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche, la notifica con D.I.A. deve essere presentata prioritariamente presso il comune dove ha sede il laboratorio correlato all'attività (qualora esistente) o, in assenza del laboratorio, presso il comune dove ha sede il deposito correlato all'attività (qualora esistente).
In assenza di LABORATORIO o di DEPOSITO correlati alla vendita su aree pubbliche, la notifica sarà presentata presso il Comune dove ha sede legale l'impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale) e riguarderà l'attività esercitata con il negozio mobile o il banco temporaneo.Anche per i negozio mobili è richiesta la presentazione delle relazione tecnica specifica predisposta dall’Asl, reperibile all’interno della “Relazione tecnica generale”.

La notifica sarà effettuata con le seguenti modalità:

D.I.A. DIFFERITA
- Vendita di carni fresche, all'interno di negozi mobili;
- vendita di prodotti ittici, su negozi mobili o su banchi temporanei;
- attività di produzione, preparazione e confezionamento di alimenti in genere su negozi mobili (comprese le attività di cottura e frittura);
- laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di alimenti, funzionalmente correlati alla vendita su aree pubbliche;
- i depositi degli alimenti, funzionalmente correlati alla vendita sulle aree pubbliche, ad eccezione degli ortofrutticoli freschi e dei prodotti confezionati non deperibili;
- attività di produzione e preparazione finalizzate alla somministrazione di alimenti.

D.I.A. SEMPLICE: in tutti gli altri casi.

La comunicazione deve essere presentate in triplice copia, di cui:
-una copia viene trattenuta dal Comune;
-una copia viene trasmessa dal Comune ai servizi del dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. territorialmente competente sullo stabilimento;
-una copia, riportante data e protocollo di ricevimento del Comune, viene trattenuta dall'Operatore del Settore Alimentare (O.S.A.), e deve essere conservata sull'automezzo, ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell'avvenuta comunicazione.
Successivamente alla prima registrazione l'impresa è tenuta a comunicare con analoga modalità l'acquisto o la cessazione di ogni negozio mobile.
I titolari di negozi mobili già in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi della normativa previgente, ottenuta antecedentemente alla data di pubblicazione della presente deliberazione, non sono tenuti ad effettuare una nuova comunicazione. Sono tuttavia tenuti a comunicare l'eventuale cessazione del negozio mobile.

Documenti allegati:
File pdfAllegato 4 D.G.R. 79-7605 (55,99 KB)

File pdfModello generale di relazione tecnica (484,75 KB)