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Come Fare Per

Assegno di maternità

Come Fare:
Art. 66 Legge 448/1998 e s.m.i. e art. 13 DM 452/2000 e s.m.i.
Un aiuto alle mamme che non lavorano

Hanno diritto all’assegno di maternità le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o le donne extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno Lungo Periodo CE, a condizione che:
- Non ricevano già un trattamento previdenziale di indennità di maternità;
- Siano in possesso di risorse economiche non superiori ad € 35.256,84 (pari al valore dell’indicatore della situazione economica ISE) con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti.
La domanda di concessione dell’assegno deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione. L’assegno viene corrisposto nell’importo complessivo di € 1.691,05 (€ 338,21 mensili per la durata di 5 mesi) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nell'anno in corso, al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria.
Il Comune concede l’assegno e l’INPS provvede al pagamento. Lo scrivente Ufficio Politiche Sociali mette a disposizione dei cittadini interessati un modulo prestampato per la redazione della domanda, alla quale dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica (ISE) dell’intero nucleo familiare.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti: Ufficio Politiche Sociali Tel: 011 9614108 – Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00.



Dove Rivolgersi:
Politiche sociali (vedi dettaglio e orario di apertura)

Documenti allegati:
File pdfAssegno di Maternità 2014 (80,22 KB)