A chi è rivolto
La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) è rivolta agli operatori del settore alimentare (O.S.A.) che avviano una nuova attività o che apportano modifiche sostanziali ad attività già esistenti nel territorio della Regione Piemonte, in conformità alla D.G.R. n. 79-7605 del 26/11/2007.
Non devono presentare nuova notifica le imprese già in possesso di autorizzazione sanitaria, nulla osta sanitario o registrazione previsti da normative precedenti.
Descrizione
La Giunta Regionale del Piemonte, con deliberazione n. 79-7605 del 26 novembre 2007 (B.U.R. n. 49/2007), ha stabilito le modalità operative per lattuazione dellAccordo Stato–Regioni del 9 febbraio 2006 relativo al Regolamento CE 852/2004 sulla sicurezza alimentare.
La normativa prevede due tipi di D.I.A.:
DIA Semplice: per attività che, secondo la normativa precedente, non erano soggette ad autorizzazione sanitaria (Legge 283/62 o altre norme). Lattività può iniziare subito dopo la presentazione, salvo vincoli previsti da altre normative.
DIA Differita: per attività che in passato richiedevano autorizzazione sanitaria. Linizio dellattività è consentito decorsi 30 giorni dal ricevimento della pratica da parte del Comune, salvo diverse disposizioni normative.
Come fare
L’operatore deve presentare al Comune la Denuncia di Inizio Attività utilizzando l’allegato 2 della D.G.R. 79-7605/2007, in triplice copia.
Se previsto dalla tipologia dell’attività, devono essere allegati anche gli allegati 3 o 4 alla medesima deliberazione.
La pratica può essere presentata secondo le modalità previste dal Comune (sportello fisico, PEC, SUAP), salvo differenti disposizioni locali.
Cosa serve
Alla domanda devono essere allegati:
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Modello di D.I.A. (allegato 2, ed eventuali allegati 3 o 4) – 3 copie
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Relazione tecnica redatta utilizzando il modello ASL specifico per la tipologia di attività – 3 copie
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Planimetria dei locali in scala ≤ 1:100, datata e firmata dal titolare – 3 copie
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Ricevuta di pagamento dei diritti sanitari intestata all’ASL competente
Cosa si ottiene
La presentazione della D.I.A.:
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abilita immediatamente all’avvio dell’attività (DIA Semplice), oppure
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consente l’avvio dell’attività dopo 30 giorni dal deposito (DIA Differita), in assenza di comunicazioni ostative.
Non viene rilasciato un provvedimento espresso, salvo i casi in cui l’ASL o il Comune richiedano integrazioni o effettuino controlli.
Tempi e scadenze
DIA Semplice: avvio immediato dell’attività dopo la presentazione.
DIA Differita: avvio dell’attività dopo 30 giorni dalla data di ricezione della pratica da parte del Comune, salvo diversa comunicazione.
Non sono previste scadenze periodiche o rinnovi, salvo modifiche sostanziali dell’attività che richiedono una nuova notifica.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Condizioni di servizio
La D.I.A. deve essere compilata in modo completo e veritiero.
Il Comune e l’ASL possono effettuare controlli successivi per verificare la conformità dei locali e delle attività dichiarate.
L’avvio dell’attività è subordinato al rispetto delle normative igienico-sanitarie, urbanistiche, edilizie e di sicurezza vigenti.
Documenti e Allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 12/12/2025