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Automezzi trasporto alimenti

Servizio Attivo
Sono soggetti ad autorizzazione sanitaria:
le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;
i veicoli utilizzati per il trasporto di alimenti surgelati destinati alla distribuzione ai dettaglianti;
i veicoli adibiti al trasporto di carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati;
i veicoli adibiti al trasporto di animali vivi su percorsi inferiori a 50 km.
Ogni impresa alimentare che effettua il trasporto di prodotti alimentari è tenuta a comunicare al Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, l’elenco dei propri automezzi utilizzati per il trasporto, contestualmente alla prima registrazione o al riconoscimento dell’attività.



A chi è rivolto

Il servizio è rivolto agli Operatori del Settore Alimentare (O.S.A.) e alle imprese alimentari che effettuano il trasporto di prodotti alimentari nell’ambito della propria attività.  

Descrizione

Sono soggetti ad autorizzazione sanitaria:
le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;
i veicoli utilizzati per il trasporto di alimenti surgelati destinati alla distribuzione ai dettaglianti;
i veicoli adibiti al trasporto di carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati;
i veicoli adibiti al trasporto di animali vivi su percorsi inferiori a 50 km.
Ogni impresa alimentare che effettua il trasporto di prodotti alimentari è tenuta a comunicare al Comune competente per territorio, in relazione allo stabilimento, l’elenco dei propri automezzi utilizzati per il trasporto, contestualmente alla prima registrazione o al riconoscimento dell’attività.


Come fare

La comunicazione deve essere presentata al Comune mediante la compilazione dell’apposita modulistica (Allegato 2) in triplice copia.
Il Comune provvede a:

  • trattenere una copia;
  • trasmettere una copia ai servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente;
  • restituire una copia all’O.S.A., completa di data e protocollo di ricezione.
Successivamente alla prima registrazione o riconoscimento, l’impresa è tenuta a comunicare con le stesse modalità l’acquisto o la cessione di ogni automezzo.

Cosa serve

È necessaria la compilazione dell’Allegato 2 e la presentazione della documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia di trasporto degli alimenti.

Cosa si ottiene

La presa d’atto da parte del Comune della comunicazione effettuata e la possibilità di dimostrare agli organi di controllo l’avvenuto adempimento. La copia protocollata della comunicazione deve essere conservata a bordo dell’automezzo.

Tempi e scadenze

La comunicazione deve essere effettuata contestualmente alla prima registrazione o riconoscimento dell’impresa alimentare e, successivamente, in occasione di ogni acquisto o cessione di automezzi.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

I titolari di automezzi già in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 327/1980 non sono tenuti a presentare una nuova comunicazione, ma restano obbligati a comunicare l’eventuale cessione dell’automezzo. Il servizio è svolto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle indicazioni dell’ASL competente.

Documenti e Allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 18/12/2025


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